REGIONE VENETO
DISCIPLINA REGIONALE
DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
VERBALE D’INTESA
L’amministrazione regionale e le OO.SS. regionali dell’area della dirigenza medica e veterinaria indicate in calce, alla luce delle disposizioni in materia di libera professione contenute nel C.C.N.L. della stessa area 1998-2001, nel D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 27 marzo 2000, concordano il presente verbale d’intesa concernente la disciplina di alcune fattispecie attinenti l’istituto della libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica e veterinaria del Ssn.
Le parti danno preliminarmente atto che il presente verbale è redatto secondo il modello della concertazione, ai sensi di quanto previsto al punto 3 del protocollo disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, sottoscritto il 15.02.2001 dall’Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle OO.SS.
Il verbale riguarda i seguenti argomenti:
1. prestazioni integrative delle attività istituzionali;
2. utilizzazione di studi professionali per l’esercizio della libera professione:
3. libera professione ex art. 55, comma 1, lett. c) e 58 del C.C.N.L. 8.06.2000 dell’area medica e veterinaria;
4. determinazione delle tariffe ambulatoriali;
5. libera professione nei dipartimenti di prevenzione.
L’Assessore alle Politiche Sanitarie, si impegna a proporre alla Giunta Regionale, nel più breve tempo possibile, l’adozione di una delibera che recepisca integralmente i contenuti del presente documento.
1. PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
L’art. 2, comma 5 dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria, approvato con D.P.C.M. 27.03.2000 e l’art. 55, comma 2, del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria stipulato l‘8.06.2000, considerano attività professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda al fine di consentire la riduzione dei tempi d’attesa, le prestazioni richieste e concordate con i propri dipendenti, ad integrazione, delle attività istituzionali, sempre allo scopo di ridurre le liste d’attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico.
Si tratta di un importante strumento dato alle aziende (per la verità non per la prima volta, vedi Dlgs 29 aprile 1998, n.124) al fine di fronteggiare le citate situazioni: liste di attesa inaccettabili e carenza di organico in alcune specialità, oltre
che per concorrere, attraverso l’acquisizione di ulteriori prestazioni, alla realizzazione di programmi e progetti definiti a livello aziendale.
Ciò detto, fermi restando condizioni e limiti già previsti dalle citate disposizioni, conditio sine qua non all’utilizzo dello strumento in argomento, risulta essere la preliminare negoziazione, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate ed ai relativi tempi d’attesa. Volumi di attività che devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato, secondo la previsione dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo del C.C.N.L. 1998-2001.
Considerato che la fattispecie in argomento configura una particolare ipotesi di attività professionale dalla quale non deriva un introito per le aziende, per cui affermare il principio dell’assenza di oneri aggiuntivi a carico di queste ultime, il ricorso alle prestazioni integrative di cui trattasi dovrà comunque avvenire nel rispetto dei tetti di spesa programmati nel bilancio economico di previsione approvato dalla Regione in sede di visto di congruità.
Laddove dette prestazioni si motivino con la carenza di organico in alcune specialità, i costi a carico dell’azienda non dovranno superare quanto già inserito nel bilancio economico di previsione per il personale, ed approvato dalla Regione in sede di visto di congruità. Ugualmente, a parità di volumi di attività, per ogni disciplina interessata l’azienda dovrà disporre la riduzione della spesa per le eventuali consulenze svolte in regime di convenzione da dirigenti di altre aziende o enti, in misura non inferiore a quella sostenuta per l’acquisto delle prestazioni di cui trattasi.
Infine, nell’ipotesi di ricorso a prestazioni integrative finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, richiamato quanto già contenuto nella DGR n. 3683 del 13 ottobre 1998 e nella D.G.R. n. 120 del 19 gennaio 2001, si precisa che, definito a livello regionale il tetto massimo annuale di prestazioni, non è soggetta ai meccanismi di regressione tariffaria l’attività derivante dall’acquisizione di prestazioni integrative.
2. ATTIVITÀ AMBULATORIALE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE UTILIZZAZIONE Dl STUDI PROFESSIONALI PRIVATI: UNICITÀ Dl SEDE ED AMBITO TERRITORIALE
Al fine di consentire l’esercizio dell’attività libero professionale, l’atto di indirizzo e coordinamento nazionale (art. 7), e il C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 (art 54, comma 2), e, da ultimo, il Dlgs 28.07.2000, n. 254 (Art.3), riconoscono in via transitoria e straordinaria la possibilità di utilizzare studi professionali privati per lo svolgimento ditale attività, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda.
Ferme restando le condizioni già previste dall’atto di indirizzo e coordinamento per il ricorso a tale strumento è necessario sottolineare, in particolare, la temporaneità di detto utilizzo in relazione alla mancanza di idonee strutture e spazi
all’interno dell’azienda di appartenenza e i seguenti due elementi:
Relativamente al primo, già l’atto di indirizzo citato, nell’affermarne il principio, prevede ipotesi di deroga sino alla data del 30 giugno 2001 (prorogata al 31.07.2003 dall’art. 3 del Dlgs 254/2000), e ciò in linea con la natura transitoria dello strumento dato.
Relativamente al secondo, sempre il medesimo atto opera un distinguo tra azienda ospedaliera ed azienda ULSS.
Nel primo caso, infatti, è data competenza alla Regione di disciplinare l’ambito territoriale in cui devono essere ubicati gli studi professionali dei dirigenti delle aziende ospedaliere, nel secondo, di individuare gli specifici casi in cui può essere autorizzata la prosecuzione fino al 31luglio 2003, dell’attività in una sede ubicata nel territorio di una ULSS diversa da quella di appartenenza.
Ciò detto, in assenza di un ambito territoriale che possa naturalmente prendersi a riferimento per le aziende ospedaliere, e, soprattutto, in considerazione della capacità di attrazione delle stesse su tutto il territorio del Paese in ragione delle alte specialità in esse presenti, è possibile consentire la prosecuzione dell’utilizzo di uno studio professionale ubicato nell’ambito territoriale di altra azienda sanitaria del Veneto sino alla data del 31luglio 2003.
Eccezionalmente, i Direttori Generali delle aziende ospedaliere, alle condizioni poste dall’art. 7, comma 4, lett. b, dell’atto di indirizzo e coordinamento nazionale, possono autorizzare la prosecuzione dell’attività libero professionale privata, fino al 31 luglio 2003, anche in un’altra sede ubicata sia all’interno che all’esterno della Regione Veneto.
Identici criteri dovranno essere adottati nelle autorizzazioni disposte dai Direttori Generali dalle aziende U.L.S.S.
Si ribadisce, inoltre, che la prosecuzione dell’attività libero professionale in studi privati o l’eccezionale apertura degli stessi, sono consentite solo qualora non sussistano all’interno dell’azienda di appartenenza strutture e spazi idonei alle necessità connesse all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
Qualora venga richiesta da parte di sanitario dipendente sia da azienda ospedaliera, che da azienda U.L.S.S., l’apertura di uno studio professionale privato ubicato in altra regione, questa potrà essere concessa, previo nulla osta della scrivente amministrazione, in accordo con la regione interessata.
3 LIBERA PROFESSIONE EX ART. 55, COMMA I, LETT. C) E 58 DEL C.C.N.L. DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA.
Lo svolgimento dell’attività libero professionale presso strutture ed enti diversi da quelli di appartenenza dei dirigenti medici e sanitari è previsto dall’art. 15-quinquies, comma 2 , lett. c) del Dlgs 502/92 ed è disciplinato dalle disposizioni contrattuali in oggetto indicate, oltre che dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 27 marzo 2000.
Nel rinviare alle disposizioni contenute nelle precitate fonti normative e contrattuali, si ritiene opportuno sottolineare la distinzione posta dall’art. 58 del contratto in oggetto tra l’attività di consulenza (comma 2 e seguenti) e le altre attività libero professionali svolte all’esterno dell’azienda (comma 7).
Come è noto la consulenza, che costituisce una particolare forma di attività libero professionale a pagamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 55, comma 1 lett. c) dello stesso contratto di lavoro, si configura come un apporto professionale diretto a migliorare l’attività istituzionale resa dalle aziende, enti e strutture richiedenti, mentre la generalità delle altre prestazioni libero professionali contemplate da tale clausola contrattuale è quella richiesta dai singoli utenti, vale a dire dalle persone fisiche destinatarie dell’attività sanitaria.
La predetta distinzione risulta di particolare importanza in relazione all’individuazione delle strutture ove l’attività può essere svolta e alla frequenza della stessa.
La consulenza, infatti, fatti salvi enti ed istituzioni di cui al successivo periodo, può essere esercitata, secondo le disposizioni contrattuali, oltre che in servizi sanitari di altra azienda ed ente del comparto, solo presso istituzioni pubbliche non sanitarie e istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, ma senza particolari limiti temporali, (che devono comunque essere indicati nell’atto convenzionale stipulato tra le strutture ed enti interessati), mentre le altre prestazioni libero professionali di cui al citato art. 58, comma 7 del contratto, possono essere espletate anche presso tutte le strutture private non accreditate, ma devono presentare il carattere dell’occasionalità.
Ciò premesso, si precisa che la generalità delle prestazioni riconducibili alle attività aziendali a pagamento (comprese quelle di consulenza) possono essere effettuate anche presso gli ospedali classificati e le strutture dichiarate presidio dell’Unità Sanitaria Locale (individuati nelle tabelle allegate alla D.G.R. n. 740 del 19.03.1999), le IPAB che svolgono attività sanitaria e negli altri enti ed istituzioni individuati o richiamati nell’art. 4, comma 3, dell’atto di indirizzo e coordinamento nazionale, a condizione che l’azienda, prima della stipula della convenzione, verifichi l’adeguamento degli ordinamenti di siffatti enti ed istituzioni ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e allo stesso atto di indirizzo e coordinamento.
Quanto sopra, deriva da un lato dalla previsione ditali enti e strutture nel citato art. 4, comma 3 dell’atto di indirizzo e coordinamento e dall’altro dalla loro sostanziale assimilazione, più volte affermata dal Ministero della Sanità (almeno con riferimento agli ospedali classificati e alle strutture dichiarate presidio dell’U.L.S.S.), alle strutture del Servizio Sanitario pubblico, essendo destinatari della programmazione regionale e rivestendo l’assistenza sanitaria erogata valenza pubblicistica.
Qualora sorga conflitto tra l’azienda sanitaria e i predetti enti ed istituzioni in ordine alla verifica dell’adeguamento dei loro ordinamenti ai citati principi, le parti rimetteranno all’amministrazione regionale la verifica in questione.
4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE
L’amministrazione regionale, alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 28, comma 5, della L. 23.12.1999, n. 488, è competente, assieme alla contrattazione collettiva nazionale, a stabilire criteri per la determinazione, da parte delle aziende sanitarie, delle tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime ambulatoriale
Fermo restando che l’art. 57 del CCNL 8.06.2000 già individua i criteri generali per la formazione delle tariffe, questa amministrazione intende sottolineare esclusivamente che le stesse:
1) non possono essere definite in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
2) per quanto riguarda la libera professione individuale, devono rispettare i vincoli ordinistici
3) devono essere remunerative di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall’azienda, evidenziando analiticamente le singole voci che le compongono.
5. LIBERA PROFESSIONE NEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
a. L’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica e veterinaria operante nei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità e l’offerta complessiva delle azioni di Sanità Pubblica, integrando l’attività istituzionale. Per la sua particolarità può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell’utente, sia di prestazioni richieste da parte dell’Azienda sanitaria, ad integrazione delle attività istituzionali secondo l’art. 2, comma 5 del DPCM 27.3.2000. In ambedue le tipologie l’attività libero professionale può essere resa sia in forma individuale che in forma d’equipe, anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico e amministrativo del Comparto.
b. L’attività libero professionale deve essere compatibile con l’etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti sanitari delle aziende ed enti del S.S.R. svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun Dirigente l’incompatibilità viene accertata individualmente dal Direttore Generale dell’azienda o ente di appartenenza, correlando l’attività oggetto di libera professione con i compiti d’istituto del richiedente ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali sulla base dell’effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi nella stessa persona, in modo continuativo e non incidentale, del ruolo di controllore e controllato.
c. la libera professione dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie e degli enti del S.S.R., in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali d’affezione per quanto concerne l’assistenza zooiatrica da parte dei Medici Veterinari; o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal Dlgs 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori da parte dei Medici Competenti, ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell’idoneità alla guida da parte dei Medici Certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo di norma l’equa partecipazione dei componenti le equipe interessate. Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni a parità di complessità superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
d. L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza, o può essere autorizzata dal direttore generale, secondo le procedure previste nell’art. 5, comma 4 dell’atto di indirizzo e coordinamento nazionale, in una disciplina equipollente, purché l’interessato sia in possesso della relativa specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
lì Direttore generale può altresì autorizzare, con la stessa procedura l’espletamento dell’attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l’interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima (ad es. per il medico competente quelli indicati nell’art. 2, comma 1, lett. d), del Dlgs 19.09.1994, n. 626) o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta.
e. Nei confronti dei Dirigenti medici e veterinari che svolgono l’attività libero professionale in applicazione delle presenti disposizioni, i Direttori Generali delle aziende sanitarie attivano specifici sistemi di controllo, anche preventivo, e riferiti alla specifica tipologia professionale, costituendo appositi organismi di verifica con criteri paritetici di appartenenza delle professionalità coinvolte. In analogia ciò vale anche per il personale sanitario degli altri enti del S.S.R. Per quanto non disciplinato dal presente documento, si rinvia alle disposizioni in materia di libera professione contenute nel C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato 18.06.2000, nel Dlgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.C.M. 27 marzo 2000.