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INFORMATIVA ANAAO ASSOMED
LE NUOVE REGOLE SUI CONGEDI PER CONCILIARE ATTIVITÀ  LAVORATIVA E VITA PRIVATA DEI GENITORI  E DI CHI PRESTA ASSISTENZA
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 di attuazione della direttiva UE n. 2019/1158 in materia di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, si introducono delle novità importanti in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale, assistenza alle persone con disabilità. Il decreto legislativo, in vigore dal 13 agosto 2022, detta altresì nuove regole per il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, nonché in materia di priorità di accesso allo smart working e al part-time. Salvo che non sia diversamente specificato, le disposizioni sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
 (art. 25-bis d.lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dal d.lgs. 105)

CONGEDO PARENTALE – TRATTAMENTO ECONOMICO
(art. 34 d.lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dal d.lgs. 105)

Con la nuova normativa per i congedi parentali disciplinati all’articolo 32 del testo unico (dieci mesi complessivi di congedo, con un tetto massimo di sei mesi per ciascun genitore) fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto) sia alla madre che al padre spetta:

restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori ovvero:

RIPOSI E PERMESSI STRAORDINARI
(art. 42 co. 5 d.lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dal d.lgs. 105)

Novità anche per il congedo straordinario (ovvero due anni nell’arco della vita lavorativa interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa) per l’assistenza a familiari disabili con l’introduzione del “convivente di fatto” tra i soggetti prioritari cui spetta il congedo, con pari diritti del coniuge e della parte dell’unione civile, anche se la convivenza si è instaurata dopo la richiesta del congedo.

PERMESSI PER ASSISTERE PERSONE CON DISABILITÀ
(art. 33 co. 2-3 Legge 104/1992, come modificato dal d.lgs. 105)

Sono apportate modifiche all’articolo 33 della Legge 104/199. In particolare:

 

PRIORITÀ ALL’ACCESSO ALLO SMART WORKING E AL PART TIME
In breve è garantito un diritto prioritario ad accedere al lavoro agile e a tutte le forme di smart-working e lavoro flessibile: