Con estrema soddisfazione Anaao Assomed del Veneto ha accolto la pubblicazione nella giornata di ieri, 29.12.2020, dell’ordinanza collegiale del TAR Veneto n. 1324/2020 all’esito dell’udienza pubblica tenutasi l’11 novembre scorso.
Con tale ordinanza il Giudice amministrativo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (recante il “Piano socio-sanitario reginale 2019-2023”), nella parte in cui il Piano stesso consente alle aziende sanitarie, ancorché in via eccezionale e subordinatamente a determinate condizioni, di conferire a medici privi del diploma di specializzazione (anche equipollente o affine) incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie sulla base di specifiche linee di indirizzo regionali, prevedendo, altresì, che la Regione possa anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione.
Giova ricordare che, proprio in esecuzione di tale disposizione legislativa, alla vigilia di Ferragosto del 2019 la Giunta regionale del Veneto aveva adottato le due delibere n. 1224 e n. 1225 dando avvio alle procedure per il reclutamento di 500 medici privi di formazione specialistica da inserire nelle Unità Operative di Pronto Soccorso e nell’Area Internistica dopo un breve ciclo di formazione teorico/pratico definito a livello regionale per affidare loro nell’arco di un anno anche la “gestione autonoma dei pazienti critici e potenzialmente critici dopo valutazione con esito positivo del progetto individuale disposto dal Direttore di U.O.C.”.
Anaao Assomed, unitamente ad altri singoli medici ospedalieri e a un medico specializzando, ha impugnato avanti al Giudice amministrativo veneto le delibere di Giunta regionale e le linee di indirizzo successive contestandone la legittimità sotto plurimi profili e chiedendo altresì che il TAR sollevasse la questione di legittimità costituzionale della norma legislativa regionale che ne costituisce il fondamento.
Piace constatare che il Collegio veneziano ha condiviso pienamente i rilievi proposti dalla scrivente Associazione ritenendo la disposizione in contrasto con gli articoli 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e, nello specifico:
- “in relazione all’art. 117, comma 3, Cost., per contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute”, tra i quali devono annoverarsi sia i principi relativi alle modalità di accesso al SSN, sia e soprattutto quelli relativi ai requisiti e ai titoli professionali di accesso al SSN del personale medico affidatario degli incarichi …”;
- “in relazione all’art. 117, comma secondo, lett. l), e comma terzo, Cost., per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” e per contrasto con le vigenti disposizioni statali costituenti principi fondamentali dell’ordinamento in materia di “coordinamento della finanza pubblica” …;
- “infine, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., in quanto il complessivo sistema normativo delineato dalle ricordate disposizioni nazionali (art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, art. 24 del d.P.R. n. 483/1997 e art. 21 del D.Lgs n. 368/1999) risulta funzionale al perseguimento sull’intero territorio nazionale dei fondamentali principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, nonché della connessa necessità di garantire l’uniformità del trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale”.
Sarà, dunque, la Corte costituzionale a valutare la legittimità della disposizione legislativa regionale sopra citata che, giova evidenziare, unitamente agli atti applicativi è ben antecedente alla Pandemia Covid-19 e non ha alcuna attinenza con le norme legislative emergenziali statali che consentono il reclutamento di medici anche non specializzati da dedicare al contrasto della pandemia in corso.
Per parte nostra, si rassicura che Anaao Assomed del Veneto, forte anche di questo primo riconoscimento giudiziario, continuerà la propria battaglia in tutte le sedi per preservare la qualità della Sanità veneta e la sicurezza delle cure nell’interesse dei cittadini.
Comunicato stampa Anaao Assomed del Veneto - 30 dicembre 2020





















