BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO – 14-9 2004 N.90
Sanità e igiene pubblica
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2473 del 6 agosto 2004
L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio.
Il Presidente On. Dr. Giancarlo Galan, di concerto con l’Assessore alle Politiche sanitarie, Fabio Gava, riferisce quanto segue.
Nell'agosto del 2002, la Regione Veneto ha emanato la L.R. n. 22 allo scopo di dare attuazione alle indicazioni contenute nella Legge Quadro di riordino del sistema dei servizi sociali, n. 328 del 2000. La legge regionale assegna le competenze dei diversi soggetti istituzionali e non nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio sanitarie sociali, individuando quindi la cornice della regolazione dei servizi alla persona nei comparti sanitario, sociale e a forte integrazione sociale e sanitaria.
L'iter di attuazione della L.R. 22/2002 prevedeva, dalla entrata in vigore della legge, di definire:
- la "classificazione" delle specifiche tipologie strutturali e di servizi, da definirsi in modo coerente con le indicazioni date dalla stessa legge: dovevano essere distinti i servizi che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, da quelli che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e dalle strutture che erogano prestazioni in regime extra - ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo. L'art. 10, comma primo, della citata legge regionale, prevede appunto che la Giunta regionale stabilisca i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità per l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private;
- i requisiti minimi generali e specifici di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, sociali e socio sanitarie. L'art. 14, comma primo, dispone infatti che per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la Giunta definisca altresì, i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, previo parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all'art. 113 della L.R. 11/2001. E' bene ricordare a questo proposito che, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/1990, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad esprimere pareri entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso;
- gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari. A tal riguardo l'art. 18, comma terzo, stabilisce che la Giunta regionale definisca anche i requisiti di accreditamento specifici sia per le strutture pubbliche o equiparate e le strutture private.
Per quanto riguarda la predisposizione dei requisiti per l’autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture sociali, il processo di elaborazione e definizione dei requisiti e degli standard è stato condotto dall'Università di Padova che ha coordinato il gruppo di lavoro, composto da esperti, tecnici della Direzione regionale per i Servizi sociali e Direttori Sociali delle Aziende ULSS, e ha curato la redazione dei documenti allegati a questo provvedimento.
Il percorso di elaborazione e definizione dei requisiti e degli standard per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento è stato condotto in collaborazione con l'Agenzia socio/sanitaria regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità con la definizione dei requisiti e standard del settore sanitario e socio/sanitario.
Tenuto conto che la definizione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento è ricompresa nel provvedimento della Giunta regionale che approva il manuale attuativo dell'art. 7 della L.R. 22/02, con il presente atto si intende approvare:
- gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari, (allegato A);
- le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio sanitario regionale. L'erogazione di questi servizi è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede. Ognuna delle unità di offerta indicate nell'allegato corrispondente presenta alcuni criteri cui l’Ente deve dare evidenza al momento della comunicazione d'avvio ed altri criteri guida per il miglioramento della qualità del servizio erogato, (allegato B).
Circa i predetti standard per l’ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari, si fa presente che da questi sono esclusi quelli riguardanti gli Hospice, i SAPA, gli SVP e le Grandi Strutture, per la cui approvazione si rimanda a specifico provvedimento in corso di approvazione.
Nell'allegata proposta relativa agli standard, si individuano i seguenti criteri che potranno fungere da linee guida per orientare gli enti alla gestione ed al miglioramento della qualità dei servizio e che possono costituire parametri di valutazione ai fini delle eventuali convenzioni da stipulare con gli enti locali territoriali:
- la professionalità degli operatori, consistente nella qualificazione delle figure professionali presenti e nella garanzia della funzione di coordinamento della struttura;
- l’adeguata quantità delle risorse umane, cioè il corretto rapporto numerico tra personale ed utenza;
- l'adeguatezza degli spazi interni, sia per quanto riguarda l'articolazione degli ambienti che per l'assenza di barriere architettoniche, nonché per gli aspetti igienico strutturali;
- la dotazione della struttura (ad es. i mezzi di trasporto a disposizione o altri ausili specifici);
- l'adeguata localizzazione della struttura, cioè dove essa è collocata e se è facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici;
- l'adeguata pianificazione strategica dei servizio, cioè la mission, ovvero l'impegno che, attraverso lo svolgimento delle attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio assistenziale;
- la correttezza e la trasparenza del servizio, vale a dire l’esistenza di una Carta dei Servizi;
- l'adeguata programmazione generale del servizio, soprattutto riguardo la programmazione annuale del servizio stesso;
- lo stile partecipato da parte dell'ente gestore, cioè la condivisione della mission da parte degli operatori;
- il coinvolgimento dei familiari degli utenti;
- la relazione tra utenti ed operatori;
- il processo di garanzia dell'igiene della struttura.
Il relatore propone l'approvazione dei documenti allegati che contengono gli elementi sopra accennali e che costituiscono parte integrante del presente atto.
Inoltre, egli propone che la Regione, in via sperimentale si riservi comunque la facoltà di individuare nuove apologie e modelli funzionali ed organizzativi nel settore sociale e socio sanitario.
Si propone inoltre che, in sede di approvazione dei progetti o del rilascio delle sola autorizzazione all'esercizio, le autorità competenti possano, sentite le strutture regionali di riferimento, concedere deroghe ai requisiti e standard allegati fino ad un massimo del 20%, con esclusione dei requisiti relativi alla sicurezza e al personale.
Il Presidente conclude quindi la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta Regionale
udito il relatore, il Presidente On. Dr. Giancarlo Galan, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale,
visto l’art. 11 della L. 328/2000;
vista la L.R. 22/2002:
delibera
di approvare gli allegati documenti contenenti:
- gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari (allegato A);
- le unità di offerta che possono essere incluse nel piano socio sanitario della Regione Veneto (allegato B);
- di dare atto che la classificazione delle strutture sociali a socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale extra ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo e i requisiti minimi generali e specifici di autorizzazione all'esercizio di attività sociali e di alcune socio sanitarie sono ricompresi nel provvedimento della Giunta regionale che approva il manuale attuativo dell'art. 7 della L.R. 22/02;
- di riservare all’Amministrazione regionale la facoltà di individuare tipologie innovative al fine di sperimentare nuovi modelli funzionali ed organizzativi nel settore socia¬le e socio sanitario;
- di autorizzare le autorità competenti, in sede di approvazione dei progetti o del rilascio della sola autorizzazione all'esercizio, a concedere deroghe ai requisiti e standard allegati fino ad un massimo del 20%, con esclusione dei requisiti relativi alla sicurezza e degli standard assistenziali;
- di sottopone i documenti allegati, come previsto dal primo comma dell'art. 14 della L.R. 22/2002, al parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all'art. 113 della L.R. 11/2001, parere che dovrà essere espresso, secondo quanto disposto dall'art. 16 della L. 241/1990, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale si prescinderà dallo stesso.
ALLEGATO (omissis)
(Gli allegati alla presente deliberazione sono reperibili ai seguenti
indirizzi internet: http://ww.regione.veneto.it
Servizi+alla+persona/Sanita/, http://www.venetosociale.it
e http://www.arssveneto.it,
n.d.r).